FAQ
Si. Gli operatori di Linfodrenaggio Torino sono Massoterapisti che hanno conseguito Abilitazione all’esercizio dell’Arte ausiliaria delle professioni sanitarie, di Massaggiatore MCB, rilasciata dalla Regione Lombardia su delega del Ministero della Salute (art. 1 R.D. n. 1334 del 31/05/28 – art. 99 R.D. n.. 1265 del 27/07/34 – art. 1 D.P.R. n. 10 del 15/01/72). Si sono inoltre specializzati in Linfodrenaggio “Originalmethode Dr. Vodder” seguendo i corsi di formazione e perfezionamento organizzati periodicamente da A.I.D.M.O.V., Associazione Internazionale del Drenaggio linfatico Manuale “Originalmethode dr. Vodder”
Il Massoterapista massaggiatore MCB esegue, su indicazione del Medico, tutti gli atti connessi alle proprie competenze nel recupero funzionale, cura e prevenzione delle patologie degenerative e traumatologiche dell’apparato muscolare, osteo-articolare e vascolare.
In casi particolari quali, ad esempio, persone anziane o con difficoltà di deambulazione, possiamo recarci al domicilio per eseguire i trattamenti.
Per i pazienti che hanno urgenza di iniziare le terapie, si riesce generalmente a fissare l’appuntamento entro il giorno successivo; occasionalmente può essere possibile anche il giorno stesso.
Le prescrizioni mediche stabiliscono la durata del ciclo di terapia; il numero dei trattamenti varia a seconda del tipo di problematica e della reazione fisiologica del paziente ai trattamenti stessi.
No. Tutti i trattamenti sono eseguiti unicamente con utilizzo di tecniche manuali che, in nessun caso, prevedono l’uso di apparecchiature.
Per poter detrarre dalle imposte le nostre fatture è necessario che i pagamenti avvengano con mezzi tracciabili: Bancomat, Assegno Bancario o Bonifico Bancario.
Le spese per la massoterapia, eseguita su prescrizione medica, sono spese per cure mediche quindi, se previste dalle Condizioni di Polizza, saranno rimborsate dall’Assicurazione.
Secondo le disposizioni vigenti in materia, le spese sostenute per la cura ed il recupero della salute, eseguite dietro prescrizione medica, sono fiscalmente detraibili.
Le fatture per trattamenti di massoterapia (quale che sia la specialità) sono esenti da I.V.A. a norma dell’art. 10, comma 18 del D.P.R. n. 633/72 e successive modificazioni, che specifica che l’esenzione I.V.A. spetta alle “…prestazioni sanitarie di diagnosi cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio di professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza… “, per cui le prestazioni massoterapiche rese alla persone nell’esercizio delle Arti sanitarie soggette all’art.99 del R.D. 1265 del 1934 sono esenti da I.V.A.